MANUTENZIONI


Lo staff tecnico di Oscar Marta si propone come Vostro partner offrendovi vantaggiose soluzioni per garantire sempre la sicurezza degli operatori e l’adempimento degli obblighi di legge.


Contattateci al numero 0429.601860 o via e-mail all’indirizzo info@oscarmarta.it per avere maggiori informazioni e conoscere le nostre offerte per i contratti di manutenzione ordinaria su qualsiasi tipo di macchina, anche non di nostra produzione.


In caso di necessità, anche per interventi di manutenzione straordinaria.

La sicurezza nei cimiteri è responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni


Tutte le macchine montaferetri di Vostra proprietà, eventualmente presenti nei cimiteri, devono essere sottoposte a interventi di controllo periodici e a verifiche trimestrali di funi e catene, come previsto dal D. Lgs 81/2008 e secondo le frequenze prescritte nel libretto di uso e manutenzione che viene consegnato insieme all’attrezzatura, ovvero nel rispetto delle norme di buona tecnica e della regola dell’arte. Tali interventi devono essere eseguiti solo ed esclusivamente da “personale competente” e utilizzando, ove richiesto, solo i ricambi stabiliti dal Costruttore dell’attrezzatura di lavoro.


A tal proposito vogliamo sottolineare che, nello specifico, l’art. 71 del D. Lgs 81/2008 obbliga il Datore di Lavoro a prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e che siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (buono stato di conservazione e efficienza). Inoltre deve assicurarsi che siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro. I risultati di tali controlli, ovvero del citato registro, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (almeno quelli relativi agli ultimi tre anni di utilizzo).


Inoltre, è obbligatorio denunciare la messa in servizio dell’attrezzatura inoltrando l’apposita modulistica all’INAIL (ex ISPESL) di competenza (da effettuare prima o in concomitanza al primo utilizzo) e, successivamente, richiedere la prima verifica (entro i termini di legge dalla richiesta della messa in servizio), che permetterà la conseguente emissione del “libretto INAIL”. Dopodiché, in base alle cadenze stabilite riportate nell’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro, proprietario dell’attrezzatura, dovrà richiedere le verifiche periodiche incaricando un “Soggetto Abilitato”.


E’ importante considerare che, nel caso non auspicabile, in cui si verificassero infortuni più o meno gravi, il Datore di Lavoro è l’unico responsabile, pertanto potrebbe incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie e penali; per essere tutelati è quindi fondamentale che le disposizioni di legge summenzionate vengano completamente messe in atto.

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